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Tramontata l'era dell'attestazione di avvio a recupero o smaltimento

Non è più obbligo del produttore richiederla

Dal 31 Luglio 2021 è in vigore la legge 108/2021, di conversione del DL 77/2021 così detto “Decreto Semplificazione”. 

Tra le varie novità introdotte si evidenza come la responsabilità dei produttori di rifiuti per il corretto smaltimento dei rifiuti, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13,D14, D15 dell’Allegato B alla parte Iv del dlgs152/06, sia esclusa, rimanendo invece completamente in capo ai soggetti che effettuano tali operazioni.

L’art 188, comma 5 del dlgs 152/06, infatti è stato sostituito dal seguente:
“Nel caso di conferimenti di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento, ed il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14 e D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.”

Il produttore non ha quindi piu l’obbligo di richiedere l’attestazione di avvio a recupero o smaltimento ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui ai punti D13, D14, D15. 

Rimane invece l’obbligo di ricevere entro tre mesi, la IV copia del Formulario di identificazione rifiuti.

Come sappiamo, ormai da tempo, la normativa ambientale è sempre in evoluzione e in aggiornamento, per cui in caso di novità sarà nostra cura informarvi.

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