SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI, VERDE RAMAGLIE
Cosa cambia?
Il Ministero della Transizione Ecologica con la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021, in merito alla gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese di manutenzione del verde privato, ha chiarito che occorre distinguere tre ipotesi:
1. materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico: devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
2. materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.
3. materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis. In tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
Queste precisazioni, si traducono operativamente nell’impossibilità di ricevere presso i centri di raccolta comunali i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde effettuato da imprese che svolgono professionalmente manutenzione del verde, giardinaggio e simili, ma vanno smaltiti a cura delle stesse imprese presso impianti autorizzati.
ECOLOGY SYSTEM SRL con il suo impianto di smaltimento rifiuti sito in Valdaro (Autorizzazione n. PD1059 del 10/09/2018) riceve gli scarti vegetali provenienti da sfalci e potature, mediante l’operazione di compostaggio, dalla quale si ottiene un ammendante compostato che viene riutilizzato in agricoltura.
Ecology System srl tra i diversi servizi di gestione dei rifiuti offre anche:
1. Il ritiro dal luogo di produzione fino al suo centro di smaltimento rifiuti con propri automezzi muniti di ragno per il caricamento (Autorizzazione al Trasporto Albo Gestori Ambientali MI40689);
2. Il recupero mediante trattamento di compostaggio dei rifiuti vegetali EER 20.02.01, anche conferiti da trasportatori terzi purché autorizzati dall’Albo Gestori Ambientali;
3. Predisposizione pratiche burocratiche per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio e conto terzi.
VUOI RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI? VUOI UN PREVENTIVO? CONTATTACI!